Il Supplemento ordinario n. 6 della Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 riporta il testo delle norme relative al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. Si tratta di una normativa completamente nuova che di fatto obbliga le imprese a istituire al loro interno il controllo della gestione
ENTRATA IN VIGORE
Il decreto prevede che le disposizioni in esso contenute abbiano tempi di entrata in vigore differenziati.
- Disposizioni in vigore dal 16 marzo 2019
Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:
1) Responsabilita degli amministratori in caso di mancata capienza del patrimonio sociale
2) Obbligo dell'imprenditore di istituire un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell'azienda
Vedi Articoli 375, 377, 378, 379 - modifica art.2086 c.c.
- Conseguenze gia in vigore dal 16 marzo 2019
L'imprenditore e obbligato ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Per tale motivo l'impresa sara di fatto obbligata a istituire:
1) Il Controllo di gestione
2) Gestione della tesoreria aziendale mensile a consuntivo e previsionale
3) Attivita di costante di business planning riferita ad un orizzonte temporale di almeno 6 mesi
- Disposizioni in vigore dal 14 agosto 2019
Le novita principali sono due:
1) Utilizzo di specifici indici di bilancio definiti a livello normativo
Dal 14 agosto lo stato di crisi sara "normativizzato" attraverso l'utilizzo di indici che vengono decisi dal legislatore o dai consulenti professionisti
2) Analisi mensilizzata
Gli indici dovranno essere calcolati e monitorati su base mensile. Per tale motivo l'azienda dovra elaborare ogni mese un bilancio di verifica sulla base dei quali verranno verificati gli scostamenti e calcolati gli indici.
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